PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del corso di laurea in servizio sociale).

      1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

          «37-bis. Laurea in servizio sociale».

      2. La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è integrata nel senso che le facoltà di giurisprudenza, di sociologia e di scienze politiche possono rilasciare il diploma di laurea in servizio sociale.

Art. 2.
(Accesso, articolazione, durata e ordinamento didattico del corso di laurea in servizio sociale).

      1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario nazionale, introdotta nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, la tabella relativa al corso di laurea in servizio sociale, nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) il corso di laurea ha durata quinquennale e si articola in un triennio, ordinato in conformità a quanto previsto dalla tabella XLIV, annessa al citato regio decreto n. 1652 del 1938, introdotta dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1994, propedeutico a un successivo biennio di studio;

 

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          b) il biennio di cui alla lettera a) è articolato in almeno tre indirizzi tra i quali uno giuridico-amministrativo, uno relazionale e uno politico-sociale.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.